Proposte di nuovi POP

Affinché una nuova sostanza sia inclusa nel regolamento POP, essa dev’essere inserita nell’elenco della convezione di Stoccolma o nel protocollo sugli inquinanti organici persistenti.

Chi può proporre nuovi POP?

Qualsiasi membro della convenzione di Stoccolma, compresa l’UE, può presentare una proposta per aggiungere un nuovo inquinante organico persistente agli allegati della convenzione. Gli Stati membri dell’UE possono farlo trasmettendo le proprie proposte alla Commissione europea. Le proposte devono consentire di valutare le proprietà della sostanza rispetto ai criteri di controllo elencati nell’allegato D della convenzione.

Valutazione di nuove proposte

Il comitato di esame sui POP (POPRC), un organismo di esperti previsto dalla convenzione di Stoccolma, valuta le proposte presentate. Se giunge alla conclusione che tali proposte soddisfano i criteri di controllo, avvia una raccolta di informazioni su scala mondiale sugli ulteriori pericoli, rischi, impieghi ed esposizioni. Il POPRC utilizza queste informazioni per compilare un profilo di rischio secondo la definizione data nell’allegato E della convenzione.

Sulla scorta del profilo di rischio, il comitato di esame decide se è giustificata un’azione globale sulla sostanza in questione. Se decide di procedere con la proposta, il POPRC pubblica un invito a livello mondiale a fornire informazioni su possibili soluzioni di gestione dei rischi, alternative, considerazioni socioeconomiche e misure di gestione dei rischi esistenti. Tali informazioni vengono utilizzate dal POPRC per preparare la valutazione della gestione dei rischi secondo quanto disposto nell’allegato F della convenzione.

Nella fase finale il comitato valuta le informazioni e formula una raccomandazione alla conferenza delle parti sull’inserimento della sostanza nell’elenco della convenzione.

Modifiche degli allegati

Qualsiasi proposta di modifica della convenzione dev’essere adottata per consenso di tutte le parti. In ultima istanza, qualora non si raggiunga un accordo, la maggioranza di tre quarti può approvare le modifiche.

Le modifiche al protocollo per l’inclusione di nuove sostanze negli allegati devono essere adottate consensualmente dalle parti.

L’ECHA coadiuva la Commissione e gli Stati membri nell’individuazione di nuovi POP e svolge consultazioni durante il processo d’identificazione.

POP_per_sito_web_nuovoFASE 1:Redazione e trasmissione della propostaFASE 2Valutazionedella propostaFASE 3Elaborazione del profilo di rischioFASE 4Adozione del profilo di rischioFASE 5Elaborazione della valutazione della gestione dei rischiFASE 7Raccomandazione per l’inserimento della sostanza nell’elenco della convenzioneFASE 9Modifica degli allegatiI, II, III e/o IV del regolamento sui POPFASE 8Decisione sull’inserimento della sostanza nell’elenco dell’allegato A, B e/o C della convenzioneFASE 6Adozione della valutazione di gestione dei rischiMembro della convenzione di Stoccolma (compresa l’UE)Comitato di esame sui POP (POPRC)Gruppo di lavoro del POPRC per la sostanzaConferenza delle parti (COP)Commissione europea1 anno*1 anno*~1,5 anni***8 mesi/1 anno e 8 mesi*** Il profilo di rischio e la valutazione della gestione dei rischi sono preparati nel periodo che intercorre tra una riunione e l’altra del comitato, che si svolgonouna volta l’anno (settembre/ottobre). Il POPRC può adottare una decisione sul progetto di profilo di rischio e sul progetto di valutazione della gestionedei rischi nel corso di una prima riunione, ma in alcuni casi può decidere di rimandarla alla riunione dell’anno successivo, protraendo così il processo di adozione.** Le riunioni della conferenza delle parti (COP) hanno luogo ogni due anni nei mesi di aprile/maggio.*** Le modifiche degli allegati della convenzione entrano in vigore un anno dopo la data di comunicazione della loro adozione da parte del depositario.Solitamente, le notifiche del depositario (CN) sono emesse circa sei mesi dopo l’adozione delle modifiche da parte della COP.