Identificazione delle sostanze estremamente problematiche

Le sostanze che potrebbero avere effetti gravi e spesso irreversibili sulla salute umana e sull’ambiente possono essere identificate come sostanze estremamente preoccupanti (SVHC). Se identificata come SVHC, la sostanza sarà aggiunta all’elenco di sostanze candidate per la definitiva inclusione nell’elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione.

 

Partecipazione alla consultazione

Gli Stati membri o l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), su richiesta della Commissione europea, possono proporre che una sostanza sia identificata come SVHC preparando un fascicolo in conformità alle prescrizioni di cui all’allegato XV del regolamento REACH. Le relazioni di cui all’allegato XV sono disponibili cliccando sul pulsante «Dettagli» nella tabella che elenca le sostanze proposte. Tutte le parti interessate sono invitate a presentare osservazioni su tali relazioni nel corso della consultazione.

 

Formulazione di osservazioni

L’identificazione di SVHC si basa sulle proprietà pericolose di una sostanza. Sono particolarmente gradite le osservazioni su quanto segue:

  • identità della sostanza (ossia denominazione della sostanza/numero CE/numero CAS/struttura molecolare, ecc.);
  • proprietà PBT o vPvB e proprietà che danno adito a un livello di preoccupazione equivalente.

Le proposte di SVHC sulla base di classificazioni ed etichettature armonizzate (CLH) di cui al regolamento CLP non possono essere messe in discussione nel processo di identificazione della SVHC. Le osservazioni che mettono in discussione la classificazione e l’etichettatura armonizzate non saranno quindi prese in considerazione in tale contesto.

Anche le osservazioni e le ulteriori informazioni relative a usi, volumi per uso, esposizione, alternative e rischi della sostanza sono accolte favorevolmente da tutte le parti interessate. Queste ulteriori informazioni saranno utilizzate non per confermare l’identificazione come SVHC ma per aiutare l’ECHA a decidere, durante la fase successiva della procedura di autorizzazione, se debba essere raccomandata l’inclusione della sostanza nell’elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione. I fascicoli di registrazione costituiscono comunque la principale fonte di informazioni per raccomandare il passaggio dall’elenco di sostanze candidate all’elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione.

Lo Stato membro proponente le sostanze SVHC o l’ECHA risponderà alle eventuali osservazioni ricevute. Le osservazioni riguardanti l’identificazione della sostanza come SVHC verranno inoltrate al comitato degli Stati membri, che valuterà se la sostanza debba essere identificata come SVHC.

 

Riservatezza

Generalmente, le osservazioni fornite non sono considerate riservate e saranno messe a disposizione del pubblico sul sito web dell’ECHA. Esiste, tuttavia, la possibilità di allegare informazioni riservate. In questo caso, la persona/parte che presenta le osservazioni deve giustificare il motivo per cui le informazioni sono considerate riservate, fornendo le spiegazioni del caso. Dette informazioni riservate saranno utilizzate esclusivamente dall’ECHA, compresi i suoi comitati, dalle autorità competenti degli Stati membri proponenti e dalla Commissione europea.

L’ECHA sarebbe grata se, ove possibile, le parti interessate presentassero le proprie osservazioni in inglese. Si tenga presente che è responsabilità della parte interessata garantire che nessuna informazione riservata sia inclusa nella versione pubblica delle osservazioni (fra cui il nome dell’impresa, le denominazioni dei file allegati, ecc.). Nelle osservazioni si invita inoltre a fare riferimento al numero di pagina della relazione ai sensi dell’allegato XV (ad esempio, pag. 12, la conclusione riguardante...). Le osservazioni pervenute dopo il termine stabilito non saranno prese in considerazione.

Consultations close at 23:59 Helsinki time (EET)

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