Autorizzazione

La procedura di autorizzazione mira a garantire che le sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) siano sostituite progressivamente da sostanze o tecnologie meno pericolose, qualora siano disponibili alternative valide dal punto di vista tecnico ed economico.

L’iter di autorizzazione inizia quando uno Stato membro o l’ECHA, su richiesta della Commissione, propone una sostanza da identificare come SVHC.

Le sostanze con le seguenti proprietà pericolose possono essere identificate come SVHC:

 

  • sostanze che soddisfano i criteri di classificazione come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR), di categoria 1A o 1B ai sensi del regolamento CLP;
  • sostanze che sono persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT) o molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) in conformità al regolamento REACH (allegato XIII);
  • sostanze individuate caso per caso, che destano un livello di preoccupazione equivalente alle sostanze CMR o PBT/vPvB.

Il processo di identificazione delle sostanze come SVHC prevede una consultazione pubblica di 45 giorni. Dopo essere stata identificata come SVHC, una sostanza viene inclusa nell’elenco di sostanze candidate. L’inclusione nell’elenco di sostanze candidate comporta obblighi immediati per i relativi fornitori, quali ad esempio:

  • fornire una scheda di dati di sicurezza (SDS);
  • comunicare le istruzioni sulla sicurezza d’uso;
  • rispondere alle richieste dei consumatori entro 45 giorni;
  • informare l’ECHA se l’articolo che producono contiene una SVHC in una concentrazione superiore allo 0,1 % (peso/peso) e se la quantità di tale sostanza è superiore a una tonnellata per produttore/importatore all’anno.

Aggiunta di SVHC all’elenco di sostanze candidate

L’intenzione di proporre una sostanza per l’identificazione come SVHC viene pubblicata nel registro delle intenzioni prima della presentazione della proposta, per informare in anticipo le parti interessate.

La proposta viene preparata conformemente all’allegato XV di REACH e si compone di due parti principali: la prima fornisce i dati e la giustificazione per l’identificazione della sostanza come SVHC; la seconda, esaminata durante le fasi successive all’identificazione, comprende informazioni concernenti i volumi immessi sul mercato dell’UE, gli usi e le possibili alternative alla sostanza in questione.

Dopo la pubblicazione della proposta, le parti interessate possono presentare osservazioni o fornire ulteriori informazioni durante la consultazione di 45 giorni. È possibile presentare osservazioni in merito alle proprietà della sostanza, ai suoi usi e alle alternative.

In mancanza di osservazioni che possano mettere in discussione l’identificazione, la sostanza viene inserita direttamente nell’elenco di sostanze candidate. Le osservazioni sugli usi e sulle alternative vengono raccolte e utilizzate in una fase successiva del processo, ossia durante la raccomandazione di sostanze da includere nell’elenco di quelle soggette ad autorizzazione.

Quando pervengono osservazioni che forniscono nuove informazioni o mettono in discussione l’identificazione di una sostanza come SVHC, sia la proposta sia le osservazioni vengono inviate al comitato degli Stati membri affinché sia raggiunto un accordo sull’identificazione stessa.

Se il comitato giunge a un accordo unanime, la sostanza viene aggiunta all’elenco di sostanze candidate. In caso contrario, la questione viene rinviata alla Commissione europea.