Adempiete ai vostri obblighi dopo la decisione della Commissione europea

La Commissione europea elabora un progetto di decisione d’autorizzazione entro tre mesi dalla ricezione dei pareri dell’ECHA. In seguito al progetto di decisione, vi è un periodo minimo di tre mesi per il voto del comitato REACH e la successiva procedura di adozione, comprese le traduzioni, in seno alla Commissione. Pertanto, l’intero processo decisionale richiede di norma più di sei mesi.

Obblighi successivi alla concessione dell’autorizzazione

Una volta concessa dalla Commissione europea, l’autorizzazione è soggetta alle condizioni descritte nella relazione sulla sicurezza chimica presentata nella domanda. Inoltre, la decisione di autorizzazione della Commissione può prevedere condizioni ulteriori. Il titolare dell’autorizzazione dovrebbe continuare ad adoperarsi per trovare alternative più sicure dopo aver ricevuto la decisione della Commissione.

Titolari dell’autorizzazione

I titolari dell’autorizzazione devono rispettare le condizioni della decisione. I titolari dell’autorizzazione a monte, ossia i fabbricanti, gli importatori o i rappresentanti esclusivi, devono includere il numero di autorizzazione sull’etichetta prima di immettere sul mercato la sostanza o la miscela contenente la sostanza. I titolari dell’autorizzazione a monte devono inoltre aggiornare la scheda di dati di sicurezza (SDS).

Utilizzatori a valle coperti dall’autorizzazione di un operatore a monte

Gli utilizzatori a valle di una sostanza inclusa nell’allegato XIV coperta dall’autorizzazione di un operatore a monte devono rispettare le condizioni della decisione e notificare all’ECHA il proprio uso della sostanza entro tre mesi dalla prima fornitura della stessa. L’ECHA tiene un registro di tali notifiche, le fornisce alle autorità competenti degli Stati membri e pubblica le sintesi delle notifiche sul suo sito web. Gli utilizzatori a valle dovrebbero inoltre mantenere contatti con i titolari di autorizzazione e i fornitori e fornire loro informazioni per un’eventuale relazione di revisione. Se gli utilizzatori a valle a loro volta commercializzano la sostanza più a valle lungo la catena di approvvigionamento, come tale (a seguito di riconfezionamento) o in una miscela, essi devono trasmettere anche le informazioni relative all’autorizzazione (nella scheda di dati di sicurezza e nell’etichetta) ai propri clienti.