Autorizzazione dell'Unione europea

Il regolamento sui biocidi (BPR) introduce la possibilità di avere alcuni biocidi autorizzati a livello dell'Unione europea. Ciò permetterà alle imprese di collocare i propri biocidi sul mercato in tutta l'Unione, senza la necessità di ottenere un'autorizzazione specifica nazionale.

L'autorizzazione dell'Unione europea conferirà, in tutti gli Stati membri, gli stessi diritti e doveri assegnati dalle autorizzazioni nazionali.

L'autorizzazione dell'Unione può essere concessa per biocidi con condizioni d'uso simili in tutta l'Unione europea, fatta eccezione per quelli contenenti sostanze attive che soddisfano i criteri di esclusione e per quelli appartenenti ai tipi 14, 15, 17, 20 e 21. I tempi previsti per avviare il processo di autorizzazione sono diversi a seconda che il prodotto contenga sostanze attive nuove o già esistenti.

Sostanze attive nuove

Un prodotto contenente sostanze attive nuove, anche in combinazione con sostanze attive già esistenti, può beneficiare di un'autorizzazione dell'Unione dal 1º settembre 2013.

Sostanze attive esistenti

Per i biocidi contenenti solo sostanze attive già esistenti, l'autorizzazione dell'Unione sarà disponibile in tre diverse fasi, a seconda del tipo di prodotto:

  1. Dal 1º settembre 2013 per prodotti dei tipi 1, 3, 4, 5, 18 e 19
  2. Dal 1º gennaio 2017 per prodotti dei tipi 2, 6 e 13
  3. Dal 1º gennaio 2020 in poi per i restanti prodotti dei tipi 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16 e 22.

L'elenco dei biocidi con l'autorizzazione dell'Unione europea sarà pubblicato sul sito web dell'ECHA.