Rinnovo dell'autorizzazione nazionale e del riconoscimento reciproco

Il regolamento sui biocidi definisce il rinnovo di un’autorizzazione nazionale come «una domanda presentata da o per conto di un titolare di un’autorizzazione che intenda chiedere il rinnovo di un’autorizzazione nazionale per uno o più tipi di prodotto».

Le norme supplementari per il rinnovo delle autorizzazioni che sono state oggetto di reciproco riconoscimento sono introdotte dal regolamento delegato n. 492/2014 della Commissione.

Le domande per il rinnovo dell’autorizzazione nazionale devono essere ripresentate all’autorità competente dello Stato membro (ACSM) che ha concesso la prima autorizzazione. Se le autorizzazioni sono soggette al o concesse attraverso il riconoscimento reciproco, la domanda deve essere inviata a una ACSM di riferimento e, al contempo, a tutte le ACSM che hanno concesso un corrispondente riconoscimento reciproco.

La domanda deve essere presentata almeno 550 giorni prima della data di scadenza dell’autorizzazione nazionale. Se viene richiesto il rinnovo per più di un tipo di prodotto, la domanda deve essere presentata almeno 550 giorni prima della prima data di scadenza.

Se non è stata presentata una domanda di rinnovo, la domanda di rinnovo è stata respinta o le informazioni aggiuntive richieste dall’ACSM non sono state trasmesse dal richiedente a tempo debito, il biocida deve essere ritirato dal mercato entro 180 giorni dalla data di scadenza dell’autorizzazione iniziale. Può essere concesso un periodo massimo supplementare di 180 giorni per l’uso delle scorte esistenti.

La validità massima delle autorizzazioni rinnovate non deve superare quella delle autorizzazioni iniziali e, in ogni caso, non deve essere superiore a 10 anni.

Valutazione comparativa

Per i biocidi contenenti uno o più principi attivi che sono candidati alla sostituzione, il BPR prevede che sia eseguita una valutazione comparativa come parte integrante del processo di valutazione (salvo limitate eccezioni).

Se la valutazione comparativa dimostra che ci sono altri biocidi autorizzati (o metodi non chimici di controllo o prevenzione) che presentano un rischio globale notevolmente inferiore per la salute umana, la salute animale e l’ambiente, sono sufficientemente efficaci e non comportano altri svantaggi economici o pratici significativi, l’ACSM deve vietare o limitare il biocida contenente i principi attivi individuati come candidati alla sostituzione.

L’autorizzazione per i biocidi contenenti candidati alla sostituzione può essere concessa (e rinnovata) per un periodo massimo di cinque anni.