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- Fasi della registrazione
- 4. Valutare il rischio e il rischio
- Prescrizioni in materia di informazioni: tra 10 e 100 tonnellate all’anno
Prescrizioni in materia di informazioni: tra 10 e 100 tonnellate all’anno
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4. Valutare il rischio e il rischio
- Prescrizioni in materia di informazioni: tra 1 e 10 tonnellate all’anno
- Prescrizioni in materia di informazioni: tra 10 e 100 tonnellate all’anno
- Prescrizioni in materia di informazione: quantitativi compresi tra 100 e 1 000 tonnellate all’anno
- Prescrizioni in materia di informazione: quantitativi pari o superiori a 1 000 tonnellate all’anno
- Adattamenti alle prescrizioni in materia di informazioni standard
- Come evitare sperimentazioni inutili sugli animali
- Strategie di raccolta dati
Prescrizioni in materia di informazioni: tra 10 e 100 tonnellate all’anno
Per registrare una sostanza nella fascia di tonnellaggio da 10 a 100, è necessario fornire le informazioni indicate nella Colonna 1 degli Allegati REACH VII e VIII, che includono alcuni dati fisico-chimici, nonché informazioni tossicologiche ed ecotossicologiche. La Colonna 2 specifica le possibilità di adattamento per le proprietà specifiche. Le informazioni prescritte standard possono essere adattate seguendo le regole generali contenute nell’Allegato XI.
Inoltre, è necessario documentare i risultati della valutazione della sicurezza chimica (CSA) in una relazione sulla sicurezza chimica (CSR) come richiesto nell’Allegato I del REACH. È necessario concordare tra i co-dichiaranti se il dichiarante capofila presenterà congiuntamente il CSR o se i singoli dichiaranti presenteranno i propri CSR separatamente. Inoltre, è preferibile concordare con i propri co-dichiaranti la classificazione e l’etichettatura appropriate.
Conclusioni affidabili sulla classificazione e la valutazione PBT/vPvB sono i cardini di un buon CSA, poiché la valutazione dell’esposizione e la caratterizzazione del rischio sono attivate dalla classificazione e dall’adempimento dei criteri PBT/vPvB.
L’obbligo di preparare una proposta di sperimentazione si applica anche quando i dichiaranti potenziali, in seguito all’applicazione delle norme della colonna 2 degli allegati, propongono test (di livello superiore) fra quelli degli Allegati IX o X come alternativa alle prescrizioni standard degli Allegati VII e VIII.
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