Prescrizioni in materia di informazioni: tra 1 e 10 tonnellate all’anno

Per registrare una sostanza nella fascia di tonnellaggio da 1 a 10, è necessario fornire le informazioni indicate nella Colonna 1 dell’Allegato REACH VII, inclusi alcuni dati fisico-chimici nonché informazioni tossicologiche ed ecotossicologiche, ad eccezione dei casi in cui il requisito non si applica alla sostanza in questione. La Colonna 2 specifica le possibilità di adattamento per le proprietà specifiche. Le informazioni prescritte standard possono essere adattate seguendo le regole generali contenute nell’Allegato XI.

L’obbligo di preparare una proposta di sperimentazione si applica anche quando i dichiaranti potenziali, in seguito all’applicazione delle norme della colonna 2 degli allegati, propongono test (di livello superiore) fra quelli degli Allegati IX o X come alternativa alle prescrizioni standard degli Allegati VII e VIII.