Identificazione della sostanza
Le aziende devono identificare chiaramente le sostanze che fabbricano o importano, in modo da poter registrare congiuntamente la stessa sostanza in base al principio «una sostanza, una registrazione» sancito dal regolamento REACH.
- Specificare, per conto di tutti i dichiaranti membri, la composizione limite per la sostanza registrata. Se le composizioni sono molto varie o presentano diverse classificazioni, occorre indicare più di una composizione limite.
- Fornire informazioni sui materiali di sperimentazione in ogni record di studio dell’endpoint in IUCLID.
- Riportare le informazioni sui materiali di sperimentazione di tutti i dichiaranti membri. Occorre includere le identità dei costituenti o dei gruppi di costituenti, nonché i loro valori di concentrazione per ogni materiale di sperimentazione impiegato per generare i dati in ottemperanza alle prescrizioni in materia di informazione di cui agli allegati VII-XI del regolamento REACH.
- Indicare tutti i parametri di caratterizzazione specifici per le nanoforme o serie di nanoforme simili di una sostanza se vengono registrate nanoforme di una sostanza.
Questa procedura si applica anche se l’utilizzatore è l’unico dichiarante della propria sostanza.
Se l’utilizzatore è membro di una trasmissione congiunta, deve verificare che la composizione della sostanza della persona giuridica rientri nella composizione limite contenuta nel fascicolo del dichiarante capofila. .
Categories Display
Contrassegnato come:
(fai clic sul tag per cercare i contenuti pertinenti)
Route: .live1