Comprendere il regolamento REACH
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REACH
- Comprendere il regolamento REACH
- Identificazione della sostanza
- Registrazione
- Valutazione
- Autorizzazione
- Restrizione
- Comunicazione nella catena di approvvigionamento
- Elenco di sostanze candidate presenti in articoli
- Legislazione
- Sperimentazione sugli animali ai sensi del regolamento REACH
- Applicazione
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Sostituzione con sostanze chimiche più sicure
- Perché devo effettuare la sostituzione?
- Come posso farlo?
- Esempi dalla vita reale
- Finanziamenti e assistenza tecnica
- Trova dei partner per la sostituzione
- Novità e attività
- Reti
- Seminari sulla catena di approvvigionamento
- Dati per evitare una sostituzione deplorevole
- Online training on analysis of alternatives
- Nanomateriali
- Valutazione delle esigenze normative
- PBT assessment
- Endocrine disruptor assessment
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Cooperation with authorities and stakeholders
- RIME+ Platform
- Gruppo di esperti PBT (sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche)
- Gruppo di esperti sugli interferenti endocrini
- REACH Exposure Expert Group
- Gruppo di lavoro PETCO
- Plastic additives initiative
- Metals and Inorganics Sectoral Approach
- ECHA-CEFIC collaboration on dossier compliance
- Sostanze potenzialmente problematiche
Comprendere il regolamento REACH
Il REACH è un regolamento dell’Unione europea, adottato per migliorare la protezione della salute umana e dell’ambiente dai rischi che possono derivare dalle sostanze chimiche, aumentando al contempo la competitività dell’industria chimica dell’UE. Esso promuove anche metodi alternativi per la valutazione dei pericoli che possono derivare dalle sostanze, allo scopo di ridurre il numero delle sperimentazioni condotte sugli animali.
Il REACH si applica in linea di principio a tutte le sostanze chimiche: non solo quelle utilizzate nei processi industriali, ma anche quelle di uso quotidiano, ad esempio i prodotti per la pulizia o le vernici, come pure quelle presenti in articoli quali indumenti, mobili ed elettrodomestici. Per tale motivo questo regolamento ha un impatto sulla maggioranza delle aziende presenti nell’UE.
Il regolamento REACH attribuisce alle aziende l’onere della prova, pertanto le aziende, a norma del regolamento, devono identificare e gestire i rischi collegati alle sostanze che producono e commercializzano nell’Unione europea. Esse devono dimostrare all’ECHA come utilizzare tali sostanze senza correre rischi e comunicare le misure di gestione dei rischi agli utilizzatori.
Se i rischi non possono essere gestiti, le autorità possono limitare in vari modi l’uso delle sostanze. Nel lungo termine le sostanze più pericolose devono essere sostituite con altre meno pericolose.
La sigla REACH deriva dall’inglese e indica «registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche». Tale regolamento è entrato in vigore in data 1 giugno 2007.
Come funziona il REACH?
Il REACH stabilisce le procedure per la raccolta e la valutazione delle informazioni sulle proprietà delle sostanze e sui pericoli che derivano da esse.
Le aziende sono tenute a registrare le sostanze e a tale fine devono collaborare con le altre aziende che stanno eseguendo la registrazione della stessa sostanza.
L’ECHA riceve le singole registrazioni e ne valuta la conformità normativa, mentre gli Stati membri dell’UE valutano le sostanze selezionate al fine di chiarire le preoccupazioni iniziali per la salute umana e per l’ambiente. Le autorità e i comitati scientifici dell’ECHA valutano se è possibile gestire i rischi che derivano dalle sostanze.
Le autorità possono vietare le sostanze pericolose se i rischi derivanti non sono gestibili e possono anche decidere di limitare un uso o di renderlo possibile solo previa autorizzazione.
Effetti del regolamento REACH sulle aziende
Il REACH riguarda un’ampia gamma di aziende che operano in molti settori, persino alcune che potrebbero non ritenersi coinvolte nell’uso di sostanze chimiche.
In generale, ai sensi del REACH sono previsti i seguenti ruoli:
Fabbricante: chi produce prodotti chimici, per uso proprio o per fornirli ad altri soggetti (anche non a scopo di esportazione), avrà probabilmente delle responsabilità importanti nell’ambito del REACH.
Importatore: chi effettua degli acquisti al di fuori dell’UE/del SEE, avrà probabilmente alcune responsabilità nell’ambito del REACH. I beni acquistati possono essere singole sostanze chimiche, miscele per successiva vendita o prodotti finiti, come indumenti, mobili o prodotti in plastica.
Utilizzatori a valle: la maggior parte delle aziende utilizza prodotti chimici, talvolta addirittura senza rendersene conto; pertanto è necessario che i soggetti verifichino i propri obblighi qualora utilizzino qualsiasi sostanza chimica nella propria attività industriale o professionale, poiché potrebbero avere delle responsabilità a norma del regolamento REACH.
Imprese stabilite al di fuori dell’UE: le imprese stabilite al di fuori dell’UE non sono vincolate dagli obblighi del regolamento REACH, anche qualora esportino i loro prodotti nel territorio doganale dell’Unione europea. Gli obblighi di REACH, quale la registrazione, ricadono sugli importatori stabiliti nell’Unione europea o sul rappresentante esclusivo, stabilito nell’Unione europea, di un fabbricante non-UE.
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