Capire il PIC
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PIC
- Capire il PIC
- Elenco delle sostanze chimiche: allegato I
- Procedura di notifica dell'esportazione
- Obbligo del consenso esplicito
- Legislazione
- Relazione annuale sulle esportazioni e le importazioni nell'ambito del regolamento PIC
- Circolare PIC
- Segnalazione sullo scambio d'informazioni
- Comunicazione sul funzionamento del regolamento PIC
Capire il PIC
Il regolamento sull'assenso preliminare in conoscenza di causa (Prior Informed Consent, "PIC", regolamento (UE) n. 649/2012) disciplina l'importazione e l'esportazione di talune sostanze chimiche pericolose e impone obblighi alle imprese che desiderano esportare tali sostanze nei paesi extra UE. Il suo scopo consiste nel promuovere la condivisione delle responsabilità e la cooperazione nel commercio internazionale delle sostanze chimiche pericolose, nonché nel tutelare la salute umana e l'ambiente fornendo ai paesi in via di sviluppo le informazioni su come immagazzinare, trasportare, utilizzare e smaltire sostanze chimiche pericolose in tutta sicurezza.
Tale regolamento attua, all'interno dell'Unione europea, la convenzione di Rotterdam sulla procedura di assenso preliminare in conoscenza di causa per talune sostanze chimiche e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale.
Il regolamento PIC si applica alle sostanze chimiche vietate o soggette a restrizioni rigorose di cui all'allegato I, contenenti sostanze chimiche industriali, pesticidi e biocidi, per esempio benzene, cloroformio, atrazina e permetrina. L'esportazione di queste sostanze chimiche è soggetta a due tipi di requisiti: notifica dell'esportazione e consenso esplicito.
Il regolamento PIC vale anche per le sostanze chimiche di cui è vietata l'esportazione ai sensi dell'allegato V e per l'imballaggio e l'etichettatura di tutte le sostanze chimiche esportate, dovendo l'imballaggio e l'etichettatura conformarsi alla pertinente legislazione dell'UE.
Le sostanze chimiche all'interno di droghe, materiali radioattivi, rifiuti, armi chimiche, alimenti e additivi alimentari, mangimi, organismi geneticamente modificati e prodotti farmaceutici (tranne disinfettanti, insetticidi e antiparassitari) sono disciplinate da altre norme dell'UE e, pertanto, non rientrano nell'ambito del regolamento PIC.
Inoltre il regolamento non si applica alle sostanze chimiche esportate per fini di ricerca o analisi in quantità che verosimilmente non producono effetti sulla salute umana o sull'ambiente e in quantità non superiore a 10 kg da ogni esportatore a ogni paese importatore per anno civile.