Reclami

Tutte le persone fisiche o giuridiche direttamente interessate hanno la possibilità di presentare una denuncia all’ECHA per una presunta violazione delle norme e dei principi definiti nelle pertinenti normative dell’UE e nei documenti e strumenti di supporto o nel codice di buona condotta amministrativa dell’Agenzia. La denuncia può riguardare decisioni, pratiche, modalità di gestione o omissioni dell’ECHA che comportano conseguenze per la situazione, le condizioni o il caso del denunciante.

Le denunce relative ad altre procedure specifiche (ad esempio ricorsi avverso decisioni riguardanti una procedura di selezione per un posto vacante, richieste di accesso del pubblico ai documenti, procedure di appalto, questioni di protezione dei dati personali) devono seguire la procedura descritta nelle pertinenti pagine dell’ECHA.

Come presentare denuncia

Devi presentare denuncia all’ECHA entro due anni dalla data in cui sei stato informato o venuto a conoscenza dei fatti all’origine della stessa.

Hai la possibilità di chiedere che la denuncia sia trattata in tutto o in parte in via riservata, riportando tale richiesta nella denuncia stessa e fornendo le relative motivazioni o giustificazioni.

Puoi presentare una denuncia all’ECHA compilando il relativo modulo.

Gestione delle denunce

  • L’ECHA confermerà per iscritto la ricezione della denuncia entro due settimane, tranne nei casi di lettere o denunce inopportune in ragione del loro numero eccessivo o perché ripetitive o prive di fondamento. 
  • L’Agenzia si impegna a rispondere entro due mesi dal ricevimento di una denuncia completa della relativa documentazione. Tale termine può essere prorogato in funzione della complessità del caso, con relativa comunicazione al denunciante.
  • L’ECHA si impegna inoltre a trattare la denuncia in linea con il proprio codice di buona condotta amministrativa.

Ulteriori misure o opzioni

Se non sei soddisfatto della gestione della tua denuncia da parte dell’ECHA, puoi ricorrere con altri mezzi:

  • presentando una denuncia al Mediatore europeo in conformità dell’articolo 228 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
  • contestando la legittimità degli atti, delle omissioni o della gestione dell’ECHA dinanzi al Tribunale dell’Unione europea alle condizioni di cui all’articolo 263 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.