Comprendere la direttiva sugli agenti chimici (CAD) e la direttiva sugli agenti cancerogeni o mutageni (CMD)

I limiti di esposizione professionale (OEL) sono adottati nell’ambito di due quadri giuridici (la direttiva sugli agenti chimici, CAD, e la direttiva sulle sostanze cancerogene, mutagene e reprotossiche, CMRD), che costituiscono parte integrante del meccanismo dell’UE per la tutela della salute dei lavoratori. Inoltre, esiste una direttiva specifica sull’amianto, che prevede un OEL per questa sostanza. I quadri definiscono norme minime per la protezione dei lavoratori.

Come per ogni direttiva europea, gli Stati membri devono recepire le prescrizioni delle direttive in un quadro legislativo nazionale, così come gli OEL, entro il termine stabilito nella direttiva pertinente. 

Direttiva sugli agenti chimici (CAD)

La direttiva sugli agenti chimici (direttiva 98/24/CE) stabilisce le prescrizioni minime per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la loro sicurezza e la loro salute che derivano o che potrebbero derivare dagli effetti di agenti chimici sul luogo di lavoro o dall’uso di agenti chimici durante il lavoro. Fissa OEL indicativi e vincolanti, nonché valori limite biologici.

Per agenti chimici si intendono tutte le sostanze chimiche, sia da sole sia in miscele, allo stato naturale o ottenute, utilizzate o smaltite (compreso lo smaltimento come rifiuti) mediante qualsiasi attività lavorativa, siano esse prodotte intenzionalmente o no e siano esse immesse o no sul mercato. La CAD riguarda pertanto anche la valutazione delle emissioni e dei rifiuti di processo.

Direttiva sulle sostanze cancerogene, mutagene e reprotossiche (CMRD)

La direttiva sulle sostanze cancerogene, mutagene e reprotossiche (direttiva 2004/37/CE, del 9 marzo 2022) stabilisce le prescrizioni minime per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la loro salute e la loro sicurezza che derivano o possono derivare dall’esposizione a sostanze cancerogene, mutagene o reprotossiche durante il lavoro. Definisce misure preventive e protettive, nonché limiti di esposizione.

La CMRD si applica a una sostanza o miscela che corrisponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena di categoria 1A o 1B, come agente mutageno di cellule germinali di categoria 1A o 1B o come sostanza tossica per la riproduzione di categoria 1A o 1B di cui all’allegato I del regolamento relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (CLP). Inoltre, si applica alle sostanze, alle miscele o ai procedimenti cancerogeni di cui all’allegato I della CMRD, nonché alle sostanze o alle miscele liberate nel corso di un processo menzionate nello stesso allegato.

La quarta modifica della direttiva (UE) 2004/37/CE sugli agenti cancerogeni o mutageni (CMD) ha aggiunto le sostanze reprotossiche all’ambito di applicazione della direttiva.