Prescrizioni in materia di informazioni standard

Per adempiere gli obblighi di registrazione occorre soddisfare le prescrizioni standard minime in materia di informazione stabilite dal regolamento REACH, che dipendono dal volume della sostanza fabbricata o importata nell’UE/nel SEE.

 

Individuare le prescrizioni pertinenti in materia di informazione per la propria sostanza
  • Attenersi alle prescrizioni generali in materia di informazione previste per tutti i dichiaranti, comprese quelle che riguardano l’identificazione della sostanza, descritte nell’allegato VI del regolamento REACH.
  • Attenersi alle prescrizioni specifiche in materia di informazione sui pericoli, pertinenti per le diverse fasce di tonnellaggio e riportate negli allegati VII-X del regolamento REACH. Si noti che più alto è il volume, maggiori saranno le informazioni richieste.
  • Tenere presente che in alcuni casi potrebbero essere necessarie informazioni pertinenti per tonnellaggi più elevati rispetto alla propria fascia di tonnellaggio registrata per garantire l’uso sicuro della sostanza, ad esempio nel caso in cui abbia proprietà mutagene.

 

Proprietà fisico-chimiche
  • Eseguire tutte le nuove sperimentazioni relative ai pericoli fisico-chimici secondo i metodi previsti dal regolamento CLP e conformemente a un sistema di qualità riconosciuto o tramite laboratori conformi a un pertinente modello di riferimento riconosciuto. Ciò garantisce che i risultati siano adeguati per la classificazione e l’etichettatura ai sensi del regolamento CLP e siano in linea con le Raccomandazioni delle Nazioni Unite sul trasporto di merci pericolose – Manuale delle prove e dei criteri.
  • Alcune proprietà fisico-chimiche sono strettamente correlate ad altre prescrizioni in materia di informazione; verificare che le informazioni incluse in diverse parti del fascicolo siano coerenti e spiegare eventuali risultati inattesi.

 

Proprietà tossicologiche
  • Gli allegati REACH sono sequenziali. I requisiti dell’allegato VII (ad esempio per i test di irritazione in vitro) devono essere soddisfatti prima di considerare i requisiti dell’allegato VIII (ad esempio i test in vivo). Vi sono alcuni casi in cui è possibile eseguire un test dell’allegato VIII per soddisfare anche una prescrizione dell’allegato VII. Ad esempio, se la sostanza che si intende registrare non esercita effetti tossici, è possibile eseguire prima lo studio di tossicità a dose ripetuta di 28 giorni (allegato VIII) e utilizzare i risultati nell’ambito di un approccio basato sul peso dell’evidenza per soddisfare l’endpoint della tossicità per via orale acuta (allegato VII).
  • Se occorrono nuovi dati sull’irritazione cutanea e oculare o sulla sensibilizzazione cutanea, è necessario iniziare sempre con i test in vitro, indipendentemente dal tonnellaggio annuale della sostanza.

 

Mutagenicità
  • Se è necessario soddisfare i requisiti del punto 8.4.2 dell’allegato VIII del regolamento REACH, occorre effettuare uno studio del micronucleo in vitro (linea guida OCSE n. 487) e includere due sostanze di controllo positivo (un clastogeno noto e un aneugeno noto). Se la sostanza induce un aumento della frequenza dei micronuclei, occorre ottenere un secondo punteggio utilizzando una tecnica di colorazione dei centromeri al fine di identificare le modalità di azione di aberrazione cromosomica (ossia clastogenicità e/o aneugenicità). Ciò è necessario per garantire la valutazione dei pericoli nella misura consentita nell’ambito delle linee guida dell’OCSE per le prove, in particolare per evitare la mancata rilevazione dell’aneugenicità.
  • Se si ottiene un risultato positivo in uno degli esperimenti in vitro (allegato VII, punto 8.4.1 o allegato VIII, punti 8.4.2 o 8.4.3), l’esperimento deve essere seguito da uno studio in vivo. Prima di poter avviare un test di mutagenicità su animali vertebrati occorre presentare una proposta di sperimentazione. Se non si ritiene necessario eseguire una sperimentazione di follow-up in vivo, occorre fornire un adattamento scientificamente fondato e ben documentato, in conformità alle norme generali per gli adattamenti di cui all’allegato XI, con una motivazione adeguata nel fascicolo.
  • Occorre effettuare uno studio che combini un test della cometa in vivo (linea guida OCSE n. 489) con un test del micronucleo in vivo (linea guida OCSE n. 747) se:
    • sussistono o sono stati identificati in vitro timori di aberrazione cromosomica, associati o meno a timori di mutazione genica; e
    • non sono disponibili altri dati adeguati e appropriati in merito alla genotossicità in vivo.
    La combinazione è necessaria per disporre di uno studio adeguato sia per l’identificazione dei pericoli sia per la gestione dei rischi.
    La combinazione riduce il numero di test eseguiti e il numero degli animali utilizzati, in quanto aumenta la possibilità di individuare sostanze genotossiche nell’ambito dello stesso studio, garantendo nel contempo informazioni utili sul rischio che la sostanza induca aberrazioni cromosomiche e/o mutazioni geniche in vivo.
    Possono esservi motivi specificamente legati a una sostanza che potrebbero giustificare uno scostamento da questo approccio generale, ad esempio:
    • se vi sono prove evidenti che la sostanza e/o i suoi metaboliti non saranno disponibili a livello sistemico e non raggiungeranno il midollo osseo, un test del micronucleo in vivo (linea guida OCSE n. 474) non è adatto;
    • per le sostanze che presentano esclusivamente proprietà aneugeniche, si dovrebbe effettuare un test del micronucleo in vivo (linea guida OCSE n. 474) invece dello studio combinato, in quanto il test della cometa non è adatto a individuare gli aneugeni.
  • Nell’esecuzione di un test del micronucleo in vivo, sia isolatamente sia in combinazione con un test della cometa in vivo, occorre includere:
    • un secondo punteggio utilizzando una tecnica di colorazione dei centromeri, se la sostanza induce un aumento della frequenza dei micronuclei (linea guida OCSE n. 474) e se non è nota la modalità d’azione di aberrazione cromosomica della sostanza;
    • un’analisi adeguata dell’esposizione dei tessuti bersaglio. A tal fine è necessario prelevare campioni di sangue in tempi opportuni e misurare i livelli plasmatici della sostanza e/o dei suoi metaboliti se l’esposizione non può essere dimostrata con altri mezzi, come descritto nella linea guida OCSE n. 474. Occorre dimostrare l’esposizione dei tessuti bersaglio al fine di concludere che il test del micronucleo è chiaramente negativo.
    Ciò è necessario per garantire la valutazione dei pericoli nella misura consentita dalle linee guida dell’OCSE per le prove, in particolare per evitare la mancata rilevazione dell’aneugenicità e per evitare test negativi non conclusivi che potrebbero richiedere ulteriori sperimentazioni inutili sugli animali.
  • È possibile che si debba condurre uno studio sulla genotossicità della cellula germinale (linea guida OCSE n. 488 oppure linea guida OCSE n. 483) per le sostanze fabbricate o importate in quantità pari o superiori a 100 tonnellate all’anno (allegati IX o X del regolamento REACH) se:
    • uno studio di genotossicità in vivo sulla cella somatica è positivo; e
    • non si possono trarre conclusioni chiare sulla mutagenicità della cellula germinale.

 

Tossicità a dose ripetuta
  • Quando si effettua un test in vivo per la tossicità a dose ripetuta occorre utilizzare un livello di dose opportunamente elevato, in linea con le corrispondenti linee guida dell’OCSE sulle sperimentazioni. Consultare il parere dell’ECHA su come applicare la scelta delle dosi per i test di tossicità a dose ripetuta.

 

Tossicità per la riproduzione
  • Uno studio di screening (linea guida OCSE n. 421 o linea guida OCSE n. 422), richiesto ai sensi dell’allegato VIII, non soddisfa le prescrizioni in materia di informazione per uno studio di tossicità subcronica (90 giorni, linea guida OCSE n. 408), né per uno studio di tossicità per lo sviluppo prenatale (linea guida OCSE n. 414) o per uno studio esteso di tossicità per la riproduzione su una generazione (linea guida OCSE n. 443).
  • Per soddisfare le prescrizioni standard in materia di informazione in relazione a una sostanza registrata per 1 000 tonnellate o più all’anno (allegato X) occorre condurre studi di tossicità per lo sviluppo prenatale (linea guida OCSE n. 414) su due specie. Secondo la linea guida OCSE n. 414, i ratti rappresentano la specie di roditori preferita e i conigli la specie di non roditori preferita. Se si ritiene che un’altra specie sia maggiormente pertinente, fornire una giustificazione.
  • Consultare la relazione tecnica dell’ECHA sul modo in cui identifica la progettazione dello studio esteso di tossicità per la riproduzione di una generazione (EOGRTS) e trae conclusioni al riguardo. La relazione riporta fonti di informazione fondamentali per definire il progetto dell’EOGRTS e per avviare lo studio.
  • Quando si effettua un test in vivo per la tossicità per la riproduzione, occorre utilizzare un livello di dose opportunamente elevato, conformemente alle corrispondenti linee guida dell’OCSE sulle sperimentazioni. Consultare il parere dell’ECHA su come applicare la selezione delle dosi per i test di tossicità per la riproduzione.

 

Destino ambientale e vie di trasferimento
  • Negli studi di biodegradazione, assicurarsi che l’inoculo microbico non sia adattato, in quanto ciò non è accettato. L’adattamento dell’inoculo microbico significa che l’inoculo è in contatto con la sostanza sottoposta a sperimentazione prima di iniziare il test di biodegradazione. L’aerazione e il lavaggio con mezzi minerali non sono considerati come adattamento dell’inoculo.
  • Identificare i prodotti di degradazione e segnalarli di conseguenza. Le informazioni su tali prodotti si ottengono da test di simulazione e/o di idrolisi. Effettuare ulteriori test per questi prodotti se possono presentare un rischio o se si prevede che siano causa di forti motivi di preoccupazione, verificando ad esempio se siano persistenti, bioaccumulabili e tossici (PBT) oppure molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB).
  • Utilizzare le linee guida raccomandate per i test linea guida OCSE n. 307, linea guida OCSE n. 308 e linea guida OCSE n. 309 per i test di simulazione su acqua, suolo e sedimenti. I test di simulazione per gli impianti di trattamento delle acque reflue (STP) (ad esempio linea guida OCSE n. 303 o linea guida OCSE n. 314) non sono adeguati quale unica fonte di informazioni per concludere se una sostanza soddisfa i criteri P (persistente)/vP (molto persistente).
  • Nella valutazione della persistenza e del bioaccumulo ai fini della valutazione PBT/vPvB occorre inoltre considerare ogni componente, impurezza o additivo presente in concentrazione pari o superiore allo 0,1 % peso/peso (p/p) o, se ciò è non tecnicamente fattibile, in concentrazioni tecnicamente quantificabili ai livelli più bassi possibile. Considerare, inoltre, ogni prodotto di degradazione/trasformazione, ossia almeno i prodotti rilevati come presenti in una percentuale pari o superiore al 10 % della dose applicata in qualsiasi tempo di campionamento o quelli che aumentano costantemente nel corso dello studio, anche se le loro concentrazioni non eccedono il 10 % della dose applicata, poiché ciò potrebbe essere indice di persistenza. In alternativa, giustificare i motivi per cui tali valori non sono pertinenti per la valutazione PBT/vPvB.
  • La formazione di residui non estraibili (NER) potrebbe essere rilevante nei test di simulazione su acque superficiali, suolo e sedimenti. Per impostazione predefinita, il complesso dei NER è considerato una sostanza non degradata. Se ragionevolmente giustificato e dimostrato in modo analitico, una determinata parte dei NER può essere differenziata e quantificata come irreversibilmente legata o degradata a NER biogenici. Tali frazioni potrebbero essere considerate come eliminate nel calcolo delle emivite di degradazione (linee guida ECHA R.11.4.1.1.3.). Quantificare i NER formatisi nei test di simulazione su acque superficiali, suolo e sedimenti e riferire i risultati, includendo una giustificazione scientifica delle procedure di estrazione e dei solventi impiegati.
  • Bioaccumulo nei pesci: l’esposizione attraverso l’ambiente acquatico e per via alimentare (metodo UE C.13/linea guida OCSE n. 305) è il test preferito per il bioaccumulo. È necessario condurre un test relativo all’esposizione attraverso l’ambiente acquatico (linea guida OCSE n. 305-I) a meno di poter dimostrare che ciò non è tecnicamente possibile. Se si giustifica e si documenta l’impossibilità tecnica di effettuare il test mediante l’esposizione acquatica, è possibile condurre uno studio ricorrendo all’esposizione per via alimentare (OCSE 305-III).

 

Proprietà eco-tossicologiche
  • Si raccomanda di utilizzare la prova di tossicità su pesci nelle prime fasi di vita (fish early-life stage, FELS) (linea guida OCSE n. 210) per esaminare la tossicità a lungo termine per i pesci. La prova copre diverse fasi di vita del pesce, dall’uovo appena fecondato, attraverso la sua schiusa e le prime fasi di crescita, ed è adeguato per esaminare i potenziali effetti tossici di sostanze che si prevede abbiano effetti su un periodo di esposizione più lungo o che richiedono un periodo di tempo più esteso per raggiungere uno stato stazionario.
  • Linea guida OCSE n. 204 (Fish, Prolonged Toxicity Test: 14-day study) [Pesci, test di tossicità prolungata: studio su 14 giorni] non può essere ritenuto un test adeguato a lungo termine. Questo studio è considerato uno studio di tossicità prolungata e la mortalità dei pesci è il principale endpoint esaminato.
  • Le informazioni sulla tossicità acquatica acuta (richieste dagli allegati VII e VIII del regolamento REACH) sono essenziali per la classificazione acquatica ai sensi del CLP e, più nello specifico, per la deduzione del fattore M. Il regolamento CLP comprende categorie di pericolo sia acuto sia cronico per l’ambiente acquatico ed è necessario valutarle entrambe quando ci si occupa di questa classe di pericolo.
  • Gli studi di tossicità cronica sono utilizzati ai fini della relativa classificazione per l’ambiente acquatico e sono richiesti per le sostanze registrate nella fascia 100-1000 tonnellate all’anno (allegato IX del regolamento REACH). Questi test sono particolarmente importanti per le sostanze scarsamente solubili che potrebbero non raggiungere l’equilibrio in uno studio a breve termine. Pertanto, l’obbligo di studi a lungo termine è già previsto nell’allegato VII (Daphnia) e nell’allegato VIII (pesci) del regolamento REACH per le sostanze scarsamente solubili.
  • Usare il metodo della divisione equilibrata (Equilibrium Partitioning Method, EPM) per prevedere la tossicità per gli organismi terrestri solo quando si osservano effetti nei test di tossicità acquatica. Se una sostanza non mostra effetti nei test di tossicità acquatica, questo metodo non può essere utilizzato.
  • Le proprietà intrinseche delle sostanze chimiche sulle comunità microbiche del suolo non vengono trattate con il metodo EPM e, pertanto, l’eventuale possibilità di adattamento indicata per la prescrizione in materia di informazione di cui all’allegato IX, punto 9.4, non si applica alla prescrizione in materia di informazione di cui all’allegato IX, punto 9.4.2. Il test di trasformazione dell’azoto (linea guida OCSE n. 216) è considerato sufficiente a soddisfare le prescrizioni in materia di informazione degli effetti sui microrganismi del suolo (allegato IX, punto 9.4.2.) per la maggior parte dei prodotti non agrochimici. Per i prodotti agrochimici è necessaria anche la linea guida OCSE n. 217.
  • Per le sostanze che hanno un elevato potenziale di assorbimento nel suolo o che sono molto persistenti (con un Log Kow > 5 o un DT50 > 180 giorni o, in assenza di DT50, la sostanza è considerata non facilmente biodegradabile), è necessario effettuare prove di tossicità terrestre a lungo termine ai sensi dell’allegato X anziché prove a breve termine, anche se il tonnellaggio della sostanza è registrato nell’allegato IX (100-1 000 tonnellate all’anno).

 

Questioni relative al disegno dello studio per i test di tossicità acquatica
  • Fornire informazioni adeguate sulle proprietà fisico-chimiche e sulle proprietà relative al destino ambientale del materiale di sperimentazione. Se necessario, attenersi ai requisiti specifici applicabili alle sostanze difficili da testare (OECD Guidance Document No. 23 on Aqueous-phase Aquatic Toxicity Testing of Difficult Test Chemicals) [documento di orientamento dell’OCSE n. 23 sui test di tossicità acquatica di sostanze e miscele difficili da testare].
  • Per tutti gli studi acquatici fornire sempre un monitoraggio analitico affidabile delle concentrazioni di esposizione.
  • Per alcune sostanze potrebbe risultare difficile ottenere e mantenere le concentrazioni di esposizione desiderate. Occorre monitorare le concentrazioni nei test della sostanza per tutta la durata dell’esposizione e riferire i risultati. Se non è possibile dimostrare la stabilità delle concentrazioni di esposizione, ossia le concentrazioni misurate non sono comprese tra l’80 e il 120 % delle concentrazioni nominali, occorre indicare la concentrazione con effetti sulla base dei valori misurati.
  • Nel caso di sostanze multi-componenti o UVCB che contengono componenti con proprietà diverse, per esempio un ampio intervallo di valori relativi alla solubilità in acqua, utilizzare una delle tecniche appropriate per il test di tossicità acquatica descritte nel documento di orientamento dell’OCSE n. 23.

 

Adattamento delle prove di tossicità acquatica a lungo termine di cui all’allegato IX del regolamento REACH
  • Potrebbe essere necessario condurre test di tossicità per i pesci a più lungo termine rispetto a quelli descritti nell’allegato IX, colonna 1: ciò in base alla decisione della commissione di ricorso (A-011-2018), del 4 maggio 2020, secondo la quale la valutazione della sicurezza chimica specificata nell’allegato IX (punto 9.1, colonna 2) del regolamento REACH non consente ai dichiaranti di omettere informazioni sulla tossicità a lungo termine per i pesci di cui alla colonna 1. Deve essere invece inteso come un fattore di attivazione per fornire ulteriori informazioni sulla tossicità acquatica a lungo termine qualora la valutazione della sicurezza chimica, effettuata conformemente all’allegato I, indichi tale necessità. È possibile richiedere test di tossicità per i pesci a più lungo termine rispetto a quelli descritti nell’allegato IX, colonna 1, a seconda delle proprietà della sostanza.
  • Nelle situazioni in cui l’esposizione è assente o sufficientemente bassa, per cui le informazioni aggiuntive sui pericoli non porteranno a una migliore gestione dei rischi, è possibile ricorrere a un adattamento basato sull’esposizione (allegato XI, punto 3; guida dell’ECHA, capitolo R.5). Ricordarsi di specificare chiaramente e di motivare la base giuridica per un tale adattamento, ossia l’allegato XI, punto 3.2, lettere a) e/o b) e/o c). I dichiaranti devono fornire una giustificazione e una documentazione adeguate sulla base di una valutazione rigorosa e approfondita, in base al punto 5 dell’allegato I del regolamento REACH, e devono soddisfare i criteri specificati per il tipo di adattamento basato sull’esposizione che viene richiesto. Tutte le fasi del ciclo di vita della sostanza devono essere considerate nella giustificazione (compresa la durata d’uso di un articolo, ove pertinente, e la fase relativa ai rifiuti).
  • La decisione della Commissione di ricorso sul caso A-011-2018 prevale sulle raccomandazioni fornite nella guida dell’ECHA. Di conseguenza, le informazioni sulla tossicità acquatica descritte nella guida dell’ECHA sulle prescrizioni in materia di informazione e sulla valutazione della sicurezza chimica non sono più valide per quanto riguarda il ricorso all’allegato IX, punto 9.1, colonna 2, del regolamento REACH come esonero dalla prescrizione in materia di informazione di cui alla colonna 1. Nell’autunno del 2023 è prevista la pubblicazione di una guida riveduta, in cui si descrive che non è più possibile ricorrere alla valutazione della sicurezza chimica per adattare i test specificati nella colonna 1.

 

Adattamento dei test di degradazione di cui all’allegato IX del regolamento REACH
  • L’allegato IX (punto 9.2, colonna 2) del regolamento REACH non consente di omettere le informazioni sulla degradazione di cui alla colonna 1, mentre va considerato come un fattore di attivazione per fornire ulteriori informazioni sulla degradazione qualora la valutazione della sicurezza chimica, effettuata conformemente all’allegato I, indichi tale necessità. Ciò significa che le informazioni sulla degradazione descritte nella guida dell’ECHA sulle prescrizioni in materia di informazione e sulla valutazione della sicurezza chimica relativamente all’allegato IX, punto 9.2, colonna 2, del regolamento REACH, non valgono come esonero dalla prescrizione in materia di informazione di cui alla colonna 1.
  • Si applicano le norme specifiche per l’adattamento elencate nella colonna 2 dell’allegato IX, punti da 9.2.1.2 a 9.2.1.2.4 e 9.2.3, e le regole generali dell’allegato XI. È necessario definire e giustificare chiaramente la base giuridica per qualsiasi adattamento e fornire un’adeguata giustificazione e documentazione a supporto dell’adattamento applicato. Un adattamento ai sensi dell’allegato XI, punto 3.2, lettera a), non è applicabile alle sostanze PBT/vPvB (potenziali o note). Ciò è dovuto al fatto che, utilizzando i metodi attualmente disponibili, non è possibile stabilire un livello di concentrazione «sicuro» nell’ambiente con sufficiente attendibilità per determinare quantitativamente un rischio accettabile (allegato I, punto 4.0.1, guida ECHA R.11.1).
  • L’ECHA raccomanda di iniziare i test con simulazione nelle acque superficiali (linea guida OCSE n. 309), se tecnicamente fattibile. Anche i test nel suolo o nei sedimenti potrebbero essere presi in considerazione in primo luogo sulla base di considerazioni di esposizione (ad esempio emissioni dirette previste in comparti specifici) o quando sono disponibili conoscenze sulla persistenza della sostanza in comparti specifici e/o riflettono il caso peggiore del potenziale di persistenza della sostanza.
  • Se la sostanza soddisfa i criteri di essere persistente o molto persistente (di cui all’allegato XIII del regolamento REACH) in un comparto (iniziando i test dai più pertinenti come descritto sopra), di norma non sono necessari ulteriori test di altri comparti ambientali.
  • In generale, i risultati di un singolo studio della degradazione con simulazione non possono essere estrapolati direttamente per altri comparti ambientali (linea guida R.11). Pertanto, se per il primo comparto sottoposto a test si giunge a una conclusione di «non persistente», è necessaria un’ulteriore generazione di dati in altri comparti.
  • Per le sostanze contenenti più componenti, impurezze e/o additivi, la scelta del materiale di prova pertinente (componenti/frazioni di componenti/intera sostanza) può doversi basare sui principi e sugli approcci descritti nella guida dell’ECHA R.11, sezione R.11.4.2.2.
  • Per i test della degradazione con simulazione del suolo e dei sedimenti, si ritiene che una sostanza abbia un elevato potenziale di adsorbimento nel suolo o nei sedimenti se:
    • Log Koc ≥4;
    • Log Kow ≥ 4 e/o ionizzabile (a pH 4-9) e/o attivo sulla superficie (impostazione predefinita a meno che non si dimostri che Log Koc < 4 è dimostrato mediante un adeguato test di equilibrio per lotti utilizzando campioni di suolo e/o sedimenti pertinenti).