Fasi

L’adozione di una nuova restrizione alla produzione, all’immissione sul mercato o all’uso di sostanze viene compiuta secondo le seguenti fasi principali:

1. Lavori preparatori

Uno Stato membro, la Commissione europea o l’ECHA possono temere che una data sostanza presenti un rischio inaccettabile per la salute umana o l’ambiente. In tal caso, l’ente in questione svolge attività preparatorie per approfondire lo studio del problema.

2. Notifica dell’intenzione di predisporre un fascicolo riguardante eventuali restrizioni

Se lo Stato membro, la Commissione o l’ECHA conclude che il miglior modo di procedere sembra essere l’adozione di una restrizione, deve notificare la propria intenzione di predisporre un fascicolo riguardante eventuali restrizioni. L’ECHA conserva un registro delle intenzioni, disponibile pubblicamente sul proprio sito web. Il registro consente alle parti interessate di preparare i propri contributi al processo.

3. Predisposizione del fascicolo riguardante eventuali restrizioni

Il fascicolo riguardante eventuali restrizioni comprende informazioni sui pericoli e i rischi, le informazioni disponibili su sostanze alternative e la giustificazione per l’adozione di una restrizione a livello europeo. Il fascicolo deve dimostrare che la restrizione costituisce lo strumento di gestione dei rischi più adatto per affrontare i rischi identificati. Il fascicolo riguardante eventuali restrizioni può inoltre includere un’analisi degli impatti socioeconomici. La proposta deve essere elaborata sulla base dei requisiti fissati nell’allegato XV del regolamento REACH. Il fascicolo deve essere presentato entro i dodici mesi dalla notifica nel registro delle intenzioni.

4. Presentazione del fascicolo riguardante eventuali restrizioni

Attualmente, gli Stati membri possono presentare proposte di restrizione via e-mail o attraverso CIRCA BC.

5. Verifica di conformità

I comitati verificano se il fascicolo riguardante eventuali restrizioni presentato è conforme ai requisiti dell’allegato XV del regolamento REACH.

6. Consultazione pubblica sulla proposta di restrizione

Le proposte di restrizione conformi sono pubblicate sul sito web dell’ECHA, omettendo eventuali informazioni riservate. Le parti interessate possono presentare osservazioni sulla proposta di restrizione nonché documentazione a supporto entro sei mesi dalla data della sua pubblicazione.

7. Consulenza del forum

Il forum può fornire consulenza al RAC e al SEAC sull’applicabilità della proposta di restrizione.

8 Predisposizione e adozione del parere del RAC

Entro nove mesi dalla data di pubblicazione della proposta di restrizione, il RAC elabora e adotta il proprio parere sulla base del fascicolo riguardante eventuali restrizioni e dei commenti pervenuti nel corso della consultazione pubblica.

9. Elaborazione e adozione del progetto di parere del SEAC

Entro nove mesi dalla data di pubblicazione della proposta di restrizione, il SEAC elabora e adotta il proprio progetto di parere sulla base del fascicolo riguardante eventuali restrizioni, degli impatti socioeconomici e dei commenti e delle informazioni socioeconomiche pervenute nel corso della consultazione pubblica.

10. Consultazione pubblica sui progetti di parere del SEAC

Il progetto di parere del SEAC e il parere definitivo del RAC sono pubblicati sul sito web dell’ECHA. Le parti interessate possono presentare i propri commenti sul progetto di parere del SEAC entro 60 giorni dalla pubblicazione.

11 Predisposizione e adozione del parere del SEAC

Il SEAC predispone e adotta il proprio parere definitivo tenendo conto delle osservazioni pervenute in merito al proprio progetto di parere.

12. Invio dei pareri alla Commissione

L’ECHA trasmette i pareri del RAC e del SEAC insieme ai pertinenti documenti di riferimento alla Commissione europea. Gli stessi documenti sono inoltre pubblicati sul sito web dell’ECHA.

13. Elaborazione e adozione della decisione di restrizione

Entro tre mesi dalla ricezione dei pareri dei comitati, la Commissione predispone un progetto di emendamento dell’elenco delle restrizioni.

Se né il Consiglio europeo né il Parlamento europeo si oppongono alla restrizione, la Commissione la adotta. La decisione di restrizione viene pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea come emendamento dell’allegato XVII del regolamento REACH.

14. Ottemperanza alla restrizione

Successivamente all’adozione della restrizione della sostanza, il settore industriale deve rispettarla. Per “settore industriale” si intendono tutti i soggetti interessati dalla restrizione, quali i produttori, importatori, distributori, utilizzatori a valle o rivenditori al dettaglio.

15. Applicazione della restrizione

Gli Stati membri sono responsabili dell’applicazione della restrizione.