Soggetti interessati

I principali attori del processo di restrizione sono i seguenti:

1. Soggetto presentatore (Stato membro o ECHA)

Il soggetto che presenta un fascicolo riguardante eventuali restrizioni può essere uno Stato membro o l’ECHA, quest’ultima su richiesta della Commissione. L’ECHA può inoltre proporre una restrizione relativa ad articoli contenenti sostanze incluse nell’elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione (allegato XIV).

2. Parti interessate

Le parti interessate sono cittadini, organizzazioni e imprese, nonché le autorità diverse dal soggetto presentatore. Esse possono avere sede nell’UE o altrove. Le parti interessate possono fornire commenti e informazioni nel corso della consultazione pubblica.

3. ECHA

3.1 Segretariato

Il segretariato dell’ECHA coadiuva il lavoro dei comitati e del forum fornendo i migliori servizi scientifici, tecnici e regolamentari in modo efficiente e trasparente.

3.2 I comitati e il forum

3.2.1 Comitato per la valutazione dei rischi (RAC)

Il RAC formula un parere in merito all’adeguatezza della restrizione proposta a ridurre il rischio per la salute umana o l’ambiente dopo aver esaminato le parti pertinenti del fascicolo riguardante eventuali restrizioni e le osservazioni delle parti interessate.

3.2.2 Comitato per l’analisi socioeconomica (SEAC)

Il SEAC formula un parere in merito alla restrizione proposta e al suo impatto socio-economico, alla luce dell’esame delle parti pertinenti del fascicolo riguardante eventuali restrizioni e delle osservazioni delle parti interessate. Nel formulare il proprio parere il SEAC tiene conto anche dei commenti e delle analisi socioeconomiche presentate dalle parti interessate.

3.2.3 Il forum per lo scambio di informazioni sull’applicazione (forum)

Il forum può fornire consulenza sull’applicabilità della proposta di restrizione.

4. Commissione europea

I pareri del RAC e del SEAC sono trasmessi alla Commissione europea. La Commissione prepara un progetto di modifica all’elenco delle restrizioni di cui all’allegato XVII del regolamento REACH.

Se il Consiglio o il Parlamento europeo non si oppongono alla modifica (utilizzando una procedura denominata “comitato di regolamentazione con controllo”), la Commissione adotta la decisione e aggiunge la restrizione all’allegato XVII.

5. Settore industriale

Successivamente all’adozione della restrizione, il settore industriale deve rispettarla. Per “settore industriale” si intendono tutti i soggetti interessati dalla restrizione, quali i produttori, importatori, distributori, utilizzatori a valle o rivenditori al dettaglio.

6. Stati membri

Gli Stati membri sono responsabili dell’applicazione delle restrizioni.