Valutazione delle sostanze

Gli Stati membri valutano le sostanze elencate nel CoRAP al fine di chiarire se il loro uso comporti un rischio per la salute umana o per l’ambiente. L’obiettivo è chiedere ulteriori informazioni ai dichiaranti della sostanza al fine di verificare la presunta preoccupazione, ove necessario.

In ultima analisi, la valutazione può anche concludere che le misure già in atto sono sufficienti a tenere i rischi sotto controllo. In caso contrario, potrebbe proporre misure di gestione del rischio a livello di UE quali restrizioni, identificazione di sostanze estremamente preoccupanti o altre azioni che esulano dal campo di applicazione del regolamento REACH, come ad esempio la classificazione armonizzata.

In collaborazione con gli Stati membri, l’ECHA definisce criteri basati sul rischio e procede alla scelta delle sostanze da valutare. Le sostanze prescelte sono elencate dall’ECHA nel piano d’azione a rotazione a livello comunitario (CoRAP), previo parere del comitato degli Stati membri. Nel CoRAP finale, per ciascuna sostanza sarà designato uno Stato membro incaricato della valutazione.

La motivazione iniziale per la scelta di una sostanza da includere nel CoRAP non limita l’entità della valutazione. Durante la valutazione, lo Stato membro può individuare altre preoccupazioni per le quali sono necessari chiarimenti al fine di stabilire se una sostanza desta preoccupazione o meno. Tuttavia, lo Stato membro può concentrare la valutazione su taluni aspetti della sostanza.

Il processo di valutazione delle sostanze valuta tutti i fascicoli di registrazione di tutti i dichiaranti specifici per la stessa sostanza o lo stesso gruppo di sostanze, per tenere conto dei tonnellaggi di produzione aggregati e dell’esposizione combinata. Vengono prese in considerazione anche altre fonti di informazioni disponibili.

Lo Stato membro responsabile della valutazione dispone di 12 mesi dalla pubblicazione del  CoRAP (per le sostanze elencate per il primo anno) per decidere se è necessario chiede ulteriori informazioni ai dichiaranti al fine di far luce sulla preoccupazione pertinente. Di norma, tale richiesta esula dalle normali prescrizioni in materia di informazioni del regolamento REACH (allegati da VII a X). I dichiaranti possono, ad esempio, dover fornire studi specifici in relazione alle proprietà di interferente endocrino, informazioni sui rischi di livello superiore nonostante le registrazioni di tutti i dichiaranti siano relative a quantitativi inferiori, oppure un monitoraggio dei livelli di concentrazione negli organismi o nell’ambiente.

Qualora si ritengano necessarie ulteriori informazioni, occorre informare tutti gli altri Stati membri e l’ECHA al fine di giungere a un accordo. L’Agenzia decide poi di conseguenza se chiedere ulteriori informazioni.