Procedura di notifica dell'esportazione
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PIC
- Capire il PIC
- Elenco delle sostanze chimiche: allegato I
- Procedura di notifica dell'esportazione
- Obbligo del consenso esplicito
- Legislazione
- Relazione annuale sulle esportazioni e le importazioni nell'ambito del regolamento PIC
- Circolare PIC
- Segnalazione sullo scambio d'informazioni
- Comunicazione sul funzionamento del regolamento PIC
Procedura di notifica dell'esportazione
Gli esportatori aventi sede in uno Stato membro dell'UE sono tenuti a notificare la propria intenzione di esportare determinate sostanze chimiche in un paese extra UE. Questo vale per le sostanze chimiche elencate nell'allegato I del regolamento PIC. Nel periodo antecedente alla prima esportazione nell'anno considerato e alla prima esportazione in ciascun anno civile successivo, gli esportatori hanno l'obbligo di notifica nei confronti dell'autorità nazionale designata del paese da cui sarà effettuata l'esportazione.
A ogni notifica di esportazione viene assegnato un identificatore univoco quale numero di riferimento identificativo. Tale numero è usato, ad esempio, per agevolare il controllo doganale delle esportazioni di sostanze chimiche elencate nell'allegato I.
Contenuto della notifica
I principali elementi delle prescrizioni relative ai dati contenuti all'interno di una notifica di esportazione comprendono:
- identità della sostanza, della miscela o dell'articolo da esportare. In genere si tratta del numero CE, del numero CAS e della denominazione chimica come indicato nell'elenco del regolamento;
- informazioni sull'esportazione, come il paese di origine, il paese di destinazione, la probabile data della prima esportazione dell'anno, il quantitativo stimato da esportare, l'impiego cui la sostanza è destinata nel paese importatore, il nome e l'indirizzo dell'esportatore e dell'importatore;
- informazioni sulle misure di precauzione da adottare;
- sintesi delle caratteristiche fisico-chimiche, tossicologiche ed ecotossicologiche;
- impieghi della sostanza chimica nell'Unione europea;
- indicazione sintetica delle misure restrittive adottate e relative motivazioni.
La serie completa dei dati richiesti si trova nell'allegato II del regolamento PIC.
L'intenzione di esportare una sostanza chimica elencata nell'allegato I deve essere notificata, al più tardi, secondo il seguente calendario:
- 35 giorni prima che debba avvenire l'esportazione: l'esportatore deve notificare all'autorità nazionale designata dello Stato membro in cui ha sede
- 25 giorni prima della data in cui avrà luogo l'esportazione. L'autorità nazionale designata convalida la notifica e la inoltra all'ECHA.
- 15 giorni prima della data in cui avrà luogo l'esportazione. L'ECHA invia la notifica all'autorità nazionale designata del paese importatore extra UE.