Obbligo del consenso esplicito

 

Oltre all'obbligo di notifica, l'esportazione di sostanze chimiche comprese nelle parti 2 e 3 dell'allegato I del regolamento PIC è subordinata anche all'esistenza di un consenso esplicito valido concesso dall'autorità nazionale designata del paese importatore non appartenente all'UE. Una deroga può essere concessa solo in circostanze eccezionali:

  • se il paese importatore non ha risposto entro 60 giorni dalla data in cui è stato richiesto un consenso esplicito e tutte le condizioni di cui all'articolo 14, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 649/2012 sono soddisfatte, l'esportatore può proporre un'esenzione dagli obblighi del consenso esplicito;
  • qualora la sostanza chimica notificata figuri nella parte 2 dell'allegato I e debba essere esportata verso un paese OCSE, una proposta di esenzione dall'obbligo del consenso esplicito può essere presa in considerazione. Per richiedere tale esenzione, l'esportatore deve fornire prove documentali che la sostanza chimica sia consentita, registrata o autorizzata nel paese OCSE in questione.

Per quanto riguarda le sostanze chimiche di cui alla parte 3 dell'allegato in questione, tale obbligo non si applica qualora una risposta favorevole all'importazione venga pubblicata nella circolare PIC ai sensi della convenzione di Rotterdam e nel caso in cui risultino soddisfatti determinati criteri.

Un consenso esplicito resta valido per le esportazioni successive per un periodo di tre anni civili, salvo diversa indicazione nelle condizioni relative al consenso esplicito stesso. In questi tre anni, qualsiasi società operante nel territorio dell'UE può esportare la stessa sostanza chimica verso il paese che ha concesso il consenso esplicito (purché consentito dalle condizioni del consenso), pur dovendo continuare a soddisfare gli obblighi annuali di notifica e relazione. L'ECHA gestisce una banca dati di tutte le notifiche – esistenti e nuove – e le risposte riguardanti il consenso esplicito.